Bonus in sintesi:
- Sono ammissibili al credito di imposta le attività di formazione finalizzate al consolidamento e all’acquisizione di competenze e conoscenze nelle tecnologie 4.0
- Le attività di formazione devono interessare i seguenti ambiti aziendali:
- Vendite e marketing
- Informatica e tecniche
- Tecnologie di produzione
- Spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello stato, indipendentemente da natura giuridica, dal settore economico, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali
- Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale: imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi art.9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001
- Fruizione del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
NOVITA’: Bonus Formazione 4.0 potenziato
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dettato le regole per la fruizione del Bonus Formazione 4.0 potenziato, che ha introdotto una maggiorazione della misura del credito d’imposta.
Le aliquote del credito d’imposta sono state rimodulate dal Decreto Aiuti (art.22, D.L. n. 50/2022) entrato in vigore il 18 maggio 2022.
In particolare, a seguito del Decreto Aiuti e previo soddisfacimento delle condizioni fissate dal Ministero dello Sviluppo Economico 1° luglio 2022, il credito d’imposta è aumentato nella misura del:
- Per le piccole imprese dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- Per le medie imprese dal 40% al 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Condizioni per il bonus potenziato
- Tale maggiorazione, dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese, delle aliquote del credito d’imposta si applica, in presenza delle condizioni fissate dallo stesso D.M. 1°luglio 2022, per le spese sostenute in relazioni a progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022.
- La maggiorazione della misura del credito d’imposta è applicabile solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa:
a) soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha sede legale od operativa
b) Università pubbliche e private
c) soggetti accreditati presso i Fondi Interpressionali – Regolamento CE 68/01 della Commisione del 12/01/2001
d) soggetti in possesso della Certificazione di Qualità in base alla norma Uni En ISO 90001:2000 settore EA 37;
e) Istituti tecnici Superiori
f) centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge di Bilancio 2017
g) European Digital Innovation Hubs
- A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo sono inoltre introdotti specifici parametri che vincoleranno l’erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0
Il decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore dopo pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Italo Academy offre un catalogo corsi in linea con gli ambiti aziendali delle attività di formazione previste dal Bonus; è in possesso della Certificazione di Qualità in base alla norma Uni En ISO 90001:2000 settore EA 37 e quindi rientra tra i soggetti qualificati esterni all’azienda che possono erogare le attività formative.
Link utili:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/credito-d-imposta-formazione-4-0